L'impianto argomentativo seguito dal giudice verte sulla
vexata quaestio della proprietà non più pubblica della Banca d'Italia.
L'Italia, anomalia planetaria, ha la sua Banca Centrale quasi totalmente (95%) nelle mani dei privati. Quand'anche il diritto di signoraggio fosse legittimo (
e non lo è! Cfr
http://www.signoraggio.com/), non sarebbe legittimo distrarre enormi somme verso soggetti privati, sottrendole allo Stato e cioè ai cittadini!
Per circostanze e coincidenze del tutto casuali, la materia trattata nel procedimento n. 371204 RG, introdotto con la pionieristica citazione notificata in data 19 ottobre 2004, ha assunto un'attualità eclatante a seguito del recentissimo, e tuttora in corso, dibattito politico sulla natura, organizzazione, proprietà e finalità della Banca d'Italia.
Il Parlamento italiano, infatti, sarà a breve chiamato a discutere in sede legislativa la riforma della Banca Centrale approntata dal Governo (vedi Emendamento al testo del DDL Risparmio relativo alla Riforma della Banca d'Italia approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 settembre 2005).
In verità, i mass media hanno dato risalto alla durata e ai poteri del Governatore, senza avvedersi che tale profilo rappresenta una conseguenza naturale e, per certi aspetti, ovvia, rispetto alla principale questione della proprietà dell'azionariato della banca centrale e quindi del diritto a partecipare agli utili (cfr. "L'assetto proprietario sarà trasparente" di Isabella Bufacchi in "Sole 24 ore" del 26 agosto 2005; cfr. "Dossier sulle intercettazioni. La controffensiva di Castelli" di Marco Cremonesi in "Corriere della Sera" del 30 agosto 2004; cfr. "Quel paradosso delle banche padrone dell'arbitro" di R. Boc. in "Sole 24 ore" del 31 agosto 2005).
In altri termini, il dibattito che è scaturito dalla cd. vicenda Fazio, non è tanto sulla regolamentazione del poteri e sulla durata in carica del Governatore, quanto una meritoria presa di posizione dello Stato Italiano di riappropriarsi di risorse (nella specie il cd. reddito di signoraggio), dal quale era stato, seppur in parte qua, espropriato in favore di soggetti privati.
Invero, è singolare, se non addirittura assolutamente inaccettabile, che l'istituto di emissione di uno stato sovrano sia, in primis, una società per azioni commerciale, nonché partecipato, per la maggioranza assoluta, da soggetti privati che nulla hanno a che vedere con le ragioni pubbliche che dovrebbero presidiare ogni determinazione relativa alla banca centrale.
La questione è assurda solo ove si pensi che la stessa Banca d'Italia nel suo statuto all'art. 3, comma 3, così recita:
"Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad un altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici." (si veda Statuto della Banca d'Italia approvato con Regio Decreto dell'11 giugno 1936 n. 1067 e ss).
Per entrare nel dettaglio della sentenza, come chiarito in modo mirabile nella stessa CTU depositata nel fascicolo, il reddito dell'istituto, causato dall'attività e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettività nazionale, dovrebbe vedere il Popolo e, quindi, lo Stato quale unico beneficiario e non certo soggetti terzi, aventi natura privata e finalità di lucro tra i principali fruitori.
Oramai è stato reso pubblico da uno studio di Mediobanca, riportato da molti giornali (cfr. "Gli azionisti" su "Sole 24 ore" del 16 febbraio 2002 pag. 7), che la Banca d'Italia, contrariamente a quanto previsto dalla legge, è l'unica Banca Centrale mondiale ad avere il capitale pressocchè interamente privato (cfr. il dettaglio delle 85 partecipazioni di ogni singolo ente privato nel capitale della Banca d'Italia: si tratta di banche e società assicuratrici).
Detta illegittime partecipazioni, oltre all'ingiusto lucro derivante dal c.d. diritto di signoraggio, fruttano una comoda giustificazione dei bilanci interni a detti istituti.
Tale situazione andrà a cessare per applicazione delle norme (già esistenti: art. 3 del predetto Statuto) e ulteriore determinazione legislativa, ma, sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico, non è legittima anche attualmente, posto che gli utili devono alternativamente essere attribuiti allo Stato o, per esso, ad ogni singolo componente la collettività nazionale.
Ne discende che all'inerzia dello Stato può sostituirsi, in surroga, il singolo cittadino, come è avvenuto nel presente giudizio, in quanto il De Gaetanis ha agito per conseguire il risarcimento del danno derivante dall'illecita attribuzione del reddito da signoraggio in favore di soggetti che, ab origine e per la loro natura, non hanno titolo a percepire alcun provento dalla circolazione monetaria..
Il dibattito in corso e l'unanime plauso per la restituzione alla proprietà pubblica della Banca d'Italia, previa trasformazione in ente pubblico e sospensione del diritto,
medio tempore, dei soggetti privati a conseguire il dividendo, conforta il Giudicante nell'adozione della decisione, posto che la giustezza in diritto e, comunque, l'equità della sua determinazione coincide con il comune sentire e con i principi cardine dell'ordinamento giuridico, che impediscono a terzi, non aventi titolo o legittimazione, di arricchirsi indebitamente.
Il Giudice adito ha conformato quindi il diritto vigente alle esigenze di giustizia ormai recepite de iure condendo.
(Altalex, 3 ottobre 2005. Nota di
Antonio Tanza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguente
SENTENZA,
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 8.07.2005,
promossa da
DE GAETANIS GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli aw. A. Tanza e A. Pimpini
ATTORE
C/
BANCA CENTRALE EUROPEA-BANCA CENTRALE D'ITALIA S.P.A.
rappresentata e difesa dagli avv. M. Perassi, M. Mancini, A. Frisullo
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.10.2004, Giovanni De Gaetanis conveniva in giudizio "la Banca centrale europea, e, per essa, la locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia s.p.a" chiedendo di accertare incidenter tantum e dichiarare che la proprietà della moneta è della collettività nazionale europea, mentre la Banca Centrale ha unicamente il compito di provvedere alla stampa. In conseguenza di ciò, dichiarare che l'intera Massa Monetaria in circolazione è di proprietà dei componenti dell'Unione Europea, e che, per l'effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico. In conseguenza di ciò condannare l'Istituto di emissione al pagamento della somma, forfettariamente indicata, di €. 1.100,00 con espressa rinuncia al sovrappiù. Condannare altresì il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa
La Banca d'Italia, si costituiva in giudizio all'udienza del 26 novembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte siccome improponibili ed inammissibili e comunque infondate, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In particolare la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'assoluta carenza di azione, di interesse di agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice e l'infondatezza nel merito delle richieste avversarie.
All'udienza del 17 dicembre 2004, veniva respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Banca d'Italia ed ammessa la C.T.U richiesta dall'attore.
All'udienza dell'8 luglio 2005 le parti presentavano le proprie controdeduzioni tecniche alla CTU, precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti
difensivi, quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Si premette che la causa, dato il suo valore sino ad € 1.100,00, viene decisa ex art. 113, 2° comma c.p.c. secondo equità ed in osservanza delle norme e dei principi informatori della materia.
La domanda è fondata, pertanto va accolta per quanto di ragione. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta è infondata anche alla luce delle conclusioni del CTU dott. Mazzeo Maurizio il quale individua nella Banca d'Italia il soggetto che trae gli utili dal reddito di signoraggio,come risulta dal bilancio della stessa Banca. Peraltro l'atto introduttivo risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca centrale europea e, per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia S.p.A.
La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ex art.96 c.p.c. non può, certamente essere accolta, oltre che per la fondatezza della domanda attrice che pertanto escluderebbe l'accoglimento del punto relativo alla condanna per temerarietà, anche per la pacifica circostanza che la formulata domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere che equiparata all'accessorietà delle spese processuali che giammai possono essere tenute in conto nella determinazione del valore della causa anche per la impossibile unilaterale determinazione da parte del richiedente.
L'elaborato peritale ha anche chiarito l'esistenza dell'interesse ad agire e la legittimazione attiva del De Gaetanis, avendone determinato l'esatto diritto al risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio. Al C.T.U. veniva formulato il quesito di accertare di chi fosse la proprietà della moneta ed, in particolare se questa fosse della collettività nazionale o di altro ente, accertando il danno medio derivante dal cosiddetto debito di signoraggio.
Questo giudizio si fonda, dunque, sulla C.T.U. che risulta essere ben motivata e scevra di alcun vizio e/o difetto logico e/o di motivazione. La relazione tecnica descrive, in breve la storia della Banca d'Italia, gli aspetti istituzionali, le funzioni, i criteri operativi ed i fini istituzionali.
Questi fini di natura pubblica la Banca d'Italia assolve in piena autonomia e indipendenza, ritraendone gli utili e i frutti, che divide tra i "partecipanti" come una società per azioni.
Lo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea definisce reddito monetario (art.32) il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio funzioni di politica monetaria del Sebc. Lo Statuto fissa anche le regole per la determinazione del reddito monetario e per la sua distribuzione tra le banche centrali dei paesi partecipanti all'euro. Prima di esaminarle, il perito ha ritenuto opportuno chiarire il concetto di reddito monetario.
Quando la circolazione era costituita soprattutto da monete in metalli preziosi (oro e argento), ogni cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d'oro e argento che egli portava alla zecca.
Il sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore, dato dalla quantità e dalla purezza del metallo in essa contenuto. In cambio di questa garanzia, tuttavia, tratteneva per sé una certa quantità di metallo: l'esercizio di questo potere sovrano venne chiamato signoraggio.
Introdotta la circolazione della moneta cartacea, slegata dall'oro ( soppressione delle c.d. riserve auree), sono mutate le modalità di formazione del signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di un introito dello Stato connesso con l'emissione di moneta.
Il CTU ha determinato il reddito monetario, come la differenza tra gli interessi percepiti sulle attività e il costo, modesto, di produzione delle banconote, chiarendo che costituisce il moderno reddito di signoraggio, o reddito monetario, proprio lo scarto tra il primo ed il secondo importo.
La domanda dell'attore è altresì fondata sulla violazione del disposto dell'art. 3, 3 comma dello statuto della Banca d'Italia, infatti prevede che le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio Superiore, solamente da uno all'altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.
Risulta, invece, che solo il 5 % è posseduto dall'INPS ( Ente Pubblico ), il restante 95 % appartiene ad privati Gruppo Intesa Gruppo San Paolo IMI Gruppo Assicurazioni Generali BNL ecc..
Il C.T.U., nella sua relazione, ha chiarito che il reddito dell'istituto, causato dall'attività e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettività nazionale, dovrebbe vedere lo Stato quale principale beneficiario e non gruppi di privati.
Il C.T.U. conclude che, per il periodo preso in esame 1996-2003, la sottrazione del reddito di signoraggio in danno alla collettività (quota attribuita a soggetti privati dalla Banca d'Italia) può determinarsi alla luce dei suddetti criteri e dei prospetti analitici di calcolo riportati nelle relazione peritale, in complessivi €.87,00 corrispondenti ad un danno medio rilevato per cittadino residente alla data del 31.12.2003.
La somma complessiva che spetta, quindi, all'attore per il titolo dedotto in giudizio ex art. 2033 e 2041 C. e. è di € 87,00.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lecce, avv. Cosimo Rochira, definitivamente
pronunciando cosi provvede:
a) Accoglie la domanda per i suddetti motivi e condanna la convenuta, anche in via equitativa, a corrispondere all'attore la somma di € 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) non accoglie la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione;
c) compensa le spese di giudizio in considerazione della novità della questione trattata;
d) pone le spese di C.T.U. a carico della convenuta soccombente.
Così deciso oggi in Lecce, 15 settembre 2005.
Il Giudice
Cosimo ROCHIRA
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2005
Il Cancelliere
Carlo DELLI NOCI